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Sez. 3, Ordinanza n. 548 del 14/07/1995 (Rv. 493252 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE | Ordinanza di revoca della provvisoria esenzione - Impugnabilità - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493252-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE

L'ordinanza con la quale in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venga revocata anziché, come disposto dell'art. 649 cod. proc. civ., sospesa la provvisoria esecuzione del decreto medesimo non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., giacché anche in questo caso come in quello nel quale l'esecuzione provvisoria del decreto viene concessa o negata, ai sensi dell'art. 648 dello stesso codice, il provvedimento riveste carattere di interinalità e non è quindi idoneo a pregiudicare la pronunzia di merito neppure sotto il limitato profilo della sua esecutorietà, che può esser disposta con la sentenza di rigetto dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)