Sez. 1, Sentenza n. 2189 del 15/11/1977 Ud. (dep. 27/02/1978) Rv. 138095 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - BENE GIURIDICO TUTELATO - LIBERTA PERSONALE - VIOLAZIONE - LIMITAZIONE DELLA LIBERTA DI MOVIMENTO.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - BENE GIURIDICO TUTELATO - LIBERTA PERSONALE - VIOLAZIONE - LIMITAZIONE DELLA LIBERTA DI MOVIMENTO.*
Il bene giuridico della liberta personale, tutelato in via esclusiva dall'art 605 cod pen ed unitamente a quello del patrimonio dall'art 630 cod pen e leso da qualsiasi apprezzabile limitazione della liberta fisica, intesa quale possibilita di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)