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Sez. 3, Sentenza n. 4400 del 04/07/1981 (Rv. 415096 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE - CONOSCENZA DI ESSO - EQUIVALENZA ALLA COMUNICAZIONE FORMALE - CONSEGUENZE - INTEGRAZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415096-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE - CONOSCENZA DI ESSO - EQUIVALENZA ALLA COMUNICAZIONE FORMALE - CONSEGUENZE - INTEGRAZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA.*

Poiche la notizia che la parte abbia avuta del provvedimento con il quale, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, e stata disposta la integrazione del contraddittorio, va posta su un piano di equivalenza con la comunicazione formale del provvedimento stesso, e inammissibile il ricorso per Cassazione qualora l'integrazione, disposta ai sensi dell'art 375 cod proc civ, sia avvenuta al di la del termine stabilito (nella specie, sessanta giorni), pur considerando come dies a quo quello della sicura conoscenza, risultante dagli Atti di causa. (V 892/70, mass n 346276).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)