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Sez. 2, Sentenza n. 892 del 03/04/1970 (Rv. 346276 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL TERMINE FISSATO INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346276-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INOSSERVANZA DELL'ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL TERMINE FISSATO INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*

L'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice rende, a norma dell'art 331, secondo comma, cod proc civ, l'impugnazione inammissibile. (nella specie la Corte di Cassazione aveva disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni eredi e l'atto di integrazione era stato notificato a tali eredi oltre il termine fissato di 120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)