Sez. L, Sentenza n. 3805 del 25/06/1985 (Rv. 441390 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDA - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE IN MISURA NON PROSSIMA ALLA PERCENTUALE PREVISTA PER IL DIRITTO A PENSIONE - SUPERFLUITÀ DI ULTERIORI INDAGINI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDA - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE IN MISURA NON PROSSIMA ALLA PERCENTUALE PREVISTA PER IL DIRITTO A PENSIONE - SUPERFLUITÀ DI ULTERIORI INDAGINI.*
In tema di pensione d'Invalidità, qualora le infermità dello assicurato non siano tali da determinare una riduzione della capacità di guadagno in misura prossima alla percentuale prevista per il diritto a pensione, diviene superflua ogni ulteriore indagine sulle condizioni soggettive (come l'età) dell'assicurato medesimo nonché sui fattori cosiddetti estrinseci, trattandosi di elementi di valutazione a carattere meramente sussidiario rispetto al requisito fondamentale costituito dall'accertamento di una infermità fisica o psichica invalidante. Nè, in relazione al fattore soggettivo costituito dall'età, ha rilievo, ai fini dell'esclusione della applicabilità di detto principio, la circostanza che l'assicurato aspirante alla pensione d'Invalidità abbia raggiunto l'età richiesta per la pensione di vecchiaia, atteso che il trattamento per Invalidità e quello per vecchiaia, pur avendo come presupposto comune la diminuzione (per infermità o per età) della capacità di guadagno, sono correlativi al verificarsi di rischi diversi, restando escluso che il raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia comporti una presunzione assoluta di riduzione della capacità di guadagno nella misura richiesta ai fini della pensione d'Invalidità. (Conf 3308/85, mass n 440975).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)