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Sez. L, Sentenza n. 3308 del 03/06/1985 (Rv. 440975 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE IN MISURA NON PROSSIMA ALLA PERCENTUALE PREVISTA PER IL DIRITTO A PENSIONE - ACCERTAMENTO DEI FATTORI SOGGETTIVI, AMBIENTALI ED ECONOMICO-SOCIALI - SUPERFLUITÀ - RAGGIUNGIMENTO DI ETÀ RICHIESTA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440975-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE IN MISURA NON PROSSIMA ALLA PERCENTUALE PREVISTA PER IL DIRITTO A PENSIONE - ACCERTAMENTO DEI FATTORI SOGGETTIVI, AMBIENTALI ED ECONOMICO-SOCIALI - SUPERFLUITÀ - RAGGIUNGIMENTO DI ETÀ RICHIESTA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA - IRRILEVANZA.*

In tema di pensione d'Invalidità, qualora le infermità dello assicurato non incidano in modo apprezzabile sulla capacità di lavoro dello stesso e non siano tali, quindi, da determinare una riduzione della capacità di guadagno in misura prossima alla percentuale prevista per il diritto a pensione, diviene superflua ogni ulteriore indagine sulle condizioni soggettive (come l'età) dell'assicurato medesimo nonché sui fattori (oggettivi o estrinseci) ambientali ed economico-sociali, trattandosi di elementi di valutazione a carattere meramente sussidiario rispetto al requisito fondamentale costituito dall'accertamento di una infermità fisica o psichica invalidante. Nè, in relazione al fattore soggettivo costituito dall'età, ha rilievo, ai fini della esclusione dell'applicabilità di detto principio, la circostanza che l'assicurato aspirante alla pensione d'Invalidità abbia raggiunto l'età richiesta per la pensione di vecchiaia, atteso che il trattamento per Invalidità e quello per vecchiaia, pur avendo come presupposto comune la diminuzione (per infermità o per età) della capacità di guadagno, sono correlativi al verificarsi di rischi diversi, restando escluso che il raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia comporti una presunzione assoluta di riduzione della capacità di guadagno nella misura richiesta ai fini della pensione d'Invalidità. (V 5581/78, mass n 393370; (Conf 5408/81, mass n 416120, sulla prima parte; (Conf 6360/79, mass n 403087).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)