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Sez. 5, Sentenza n. 27702 del 15/05/2018 Ud. (dep. 15/06/2018) Rv. 273478 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non aver procedimenti penali in corso - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. proc. pen. - Sussistenza - Scadenza del termine delle indagini preliminari - Presunzione di archiviazione - Esclusione - Onere di accertamento da parte dell'interessato.
Stato
decisa il 2018-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273478-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 483 cod. pen., la condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta all'amministrazione penitenziaria ai fini del rinnovo di una convenzione professionale, dichiari di non avere procedimenti penali in corso, pur essendogli stato notificato in precedenza avviso di richiesta di proroga delle indagini preliminari per altro reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'interessato, una volta venuto a conoscenza di una pendenza giudiziaria, deve accertarsi presso la segreteria del pubblico ministero circa l'intervenuta archiviazione del procedimento e non affidarsi alla sola circostanza che sia trascorso il termine previsto dall'art. 405 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)