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Sez. 6, Sentenza n. 9324 del 31/05/1995 Ud. (dep. 05/09/1995) Rv. 202550 - 01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Contestazioni - In genere | Non consentite dal giudice alla difesa - Deducibilità di tale situazione sotto il profilo della mancata ammissione di prova decisiva - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202550-01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Contestazioni - In genere

La violazione dell'art. 500 cod. proc. pen. - per non essere stata consentita dal giudice alla difesa, nel corso dell'esame di un teste la contestazione della deposizione - non può essere denunciata sotto il profilo della mancata assunzione di prova decisiva richiesta ai sensi dell'art. 495 comma 2 cod. proc. pen.. Il richiamo a tale ultimo comma contenuto nell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. dimostra all'evidenza che il relativo vizio può essere dedotto solo con riferimento ad ipotesi di mancato esperimento del mezzo istruttorio invocato e non già per inosservanza delle prescritte modalità nel corso dell'esperimento stesso: l'autonomo motivo di ricorso di cui alla citata disposizione ha cioè riguardo a violazione in radice del diritto alla prova e non attiene invece all'esplicazione di tale diritto nella formazione del mezzo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)