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Sez. 3, Sentenza n. 24256 del 27/05/2010 Ud. (dep. 24/06/2010) Rv. 247288 - 01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Modalità di assunzione della prova - Inosservanza - Mancata assunzione di prova decisiva - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247288-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA

L'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge per l'assunzione della prova non può essere denunciata sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.. (Nella specie il ricorrente si doleva essergli stato impedito dal presidente del collegio, durante l'istruzione dibattimentale, di porre al testimone domande sui suoi precedenti penali onde valutarne l'attendibilità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)