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Sez. 2, Sentenza n. 1184 del 23/04/1971 (Rv. 351318 - 01)

ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE - PROGETTO DI UN EDIFICIO PUBBLICO - PROVVEDIMENTO PER L'INCARICO AD UN PROFESSIONISTA - PREVENTIVA DETERMINAZIONE DELLA SPESA - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEL COSTO DI REDAZIONE DEL PROGETTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351318-01

ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE - PROGETTO DI UN EDIFICIO PUBBLICO - PROVVEDIMENTO PER L'INCARICO AD UN PROFESSIONISTA - PREVENTIVA DETERMINAZIONE DELLA SPESA - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEL COSTO DI REDAZIONE DEL PROGETTO - NECESSITA.*

Ai sensi del disposto combinato degli artt 306 del RDL 4 febbraio 1915, n 148 e 284 e 285 del RDL 3 marzo 1934, n 383, il provvedimento con il quale l' ente pubblico locale conferisce ad un professionista l'incarico di redigere il progetto che fissi l'ammontare della spesa necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica programmata o che permetta di valutare l'ammontare di detta spesa, non deve contenere la predeterminazione della spesa relativa all'opera stessa. E, pero, necessario che il suddetto provvedimento contenga, ai sensi del primo comma del citato art 284, l'indicazione dell'entita della spesa costituente il costo di redazione del progetto. (contra 2021'67, mass n 329072' 67'65' 402'63' 970'58).*

Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 284, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 306, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)