diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2144 del 24/06/1972 (Rv. 359403 - 01)

COMUNE - ORGANI - CONSIGLIO COMUNALE - SESSIONI - ADUNANZE - DELIBERAZIONI - IN GENERE - DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA PER LA COSTRUZIONE DI UN'OPERA E DI CONFERMA DELL'INCARICO AL PROFESSIONISTA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DELLA SPESE E DEI MEZZI PER PROVVEDERVI - NECESSITA - SPESE RELATIVE A PIU ESERCIZI FINANZIARI - STANZIAMENTO PER QUESTI ULTIMI - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1972-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359403-01

COMUNE - ORGANI - CONSIGLIO COMUNALE - SESSIONI - ADUNANZE - DELIBERAZIONI - IN GENERE - DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA PER LA COSTRUZIONE DI UN'OPERA E DI CONFERMA DELL'INCARICO AL PROFESSIONISTA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DELLA SPESE E DEI MEZZI PER PROVVEDERVI - NECESSITA - SPESE RELATIVE A PIU ESERCIZI FINANZIARI - STANZIAMENTO PER QUESTI ULTIMI - OBBLIGATORIETA.*

La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto di massima per la costruzione di un'opera, redatto da professionista all'uopo incaricato, e di conferma a quest'ultimo dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo, deve contenere la preventiva Determinazione della spesa da sostenere e dei mezzi per far fronte alla spesa medesima, a norma dell'art 284 tu legge comunale e provinciale, approvato con RD 3 marzo 1934 n 383 e dell'art 306 del RDL 4 febbraio 1915 n 148. La precisazione della spesa, tuttavia, non deve essere necessariamente specifica e determinata in tutti i suoi elementi, potendo, invece, essere anche solo determinabile con quei criteri che risultino essere stati indicati, tanto piu se essi sono tassativi e costituiscono l'applicazione di norme di legge. E indispensabile, pero, che la delibera, oltre l'ammontare prevedibile della spesa, contenga anche, ed a pena di nullita, l'indicazione dei mezzi per farvi fronte, esistenti e disponibili, e non e assolutamente sufficiente a far venir meno detta nullita, un impegno generico ed una previsione non specifica e non determinata. Inoltre, per le spese che impegnano piu esercizi, la previsione deve riguardare anche gli esercizi futuri, senza che sia sufficiente, per assolvere il precetto legislativo, riservare ai bilanci degli esercizi futuri la indicazione relativa. (V 1184'71, mass n 351318; 1249'68, mass n 332767).*

Riferimenti normativi: Legge 04/02/1915 num. 148 art. 306, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 284

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)