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Sez. 2, Ordinanza n. 10224 del 16/04/2024 (Rv. 670741-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia - Tardiva riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata del giudice amministrativo - Conseguenze - Inammissibilità dell’opposizione - Esclusione - Estinzione del giudizio - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670741-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Alla tardiva riassunzione davanti al giudice ordinario dell'opposizione alla delibera della Banca d'Italia applicativa di sanzioni amministrative - a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo - consegue l'estinzione del giudizio ex art. 59, comma 4, della l. n. 69 del 2009 in assenza di una norma che sanzioni il mancato rispetto del termine per riassumere il giudizio con l'inammissibilità dell'opposizione.

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)