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Sez. 1, Sentenza n. 825 del 24/02/1977 (Rv. 384430 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - FINALITA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO CAUSATO ALL'ACQUIRENTE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384430-01

AZIENDA - CESSIONE - CONCORRENZA (DIVIETO DI) - FINALITA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO CAUSATO ALL'ACQUIRENTE - CRITERI.*

Il divieto di concorrenza a carico di chi aliena l'azienda, previsto dall'art 2557 primo comma cod civ, tende a tutelare l'avviamento e la produttivita dell'azienda medesima, non soltanto con riferimento al grado ed all'intensita raggiunti all'atto della cessione, ma anche con riguardo alle possibilita di futuro incremento, secondo i parametri di una normale gestione dell'impresa. Pertanto, al fine della liquidazione del danno causato all'acquirente dalla violazione di quel divieto, va tenuto conto sia dell'impoverimento dell'azienda, rispetto alla situazione esistente alla data del trasferimento, sia del suo mancato sviluppo successivo, secondo il criterio indicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2557

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)