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Sez. 3, Sentenza n. 24205 del 14/11/2006 (Rv. 593311 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Perentorietà del termine di cui all'articolo 617, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla modifica dell'articolo 2, comma terzo, d.l. 14 marzo 2005 n.35 conv. legge 14 maggio 2005 n.80 - Conseguenze - Incidenza sull'ammissibilità della opposizione della nullità degli atti impugnati - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593311-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE

In tema di opposizione agli atti esecutivi, la perentorietà del termine di cui all'articolo 617, secondo comma, cod. proc. civ., che è previsto per assicurare ai provvedimenti di vendita, assegnazione e distribuzione adottati nell'ambito del processo esecutivo un accentuato grado di stabilità, comporta, da un lato, che detto termine non è prorogabile (articolo 153 cod. proc. civ.), dall'altro che la sua consumazione implica decadenza dell'impugnazione, rilevabile di ufficio, dal giudice; sicché la nullità degli atti esecutivi impugnati non incide sull'ammissibilità della opposizione medesima.(Nella specie, il tribunale aveva dichiarato improcedibile la opposizione, perchè esperita contro una ordinanza di assegnazione, a seguito di pignoramento presso terzi, oltre il termine suddetto, come formulato prima della modifica dell'articolo 2, comma terzo, d.l. 14 marzo 2005 n.35 conv. nella legge 14 maggio 2005 n.80).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)