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Sez. U, Sentenza n. 1701 del 05/05/1977 (Rv. 385416 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - REQUISITI - FONTANIERE PREPOSTO ALLO INCARICO CON DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE, SUBORDINATO AGLI ORGANI DEL COMUNE AL FINE DI GARANTIRE IL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, CON RETRIBUZIONE PREDETERMINATA - PARTE DI UN RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385416-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - REQUISITI - FONTANIERE PREPOSTO ALLO INCARICO CON DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE, SUBORDINATO AGLI ORGANI DEL COMUNE AL FINE DI GARANTIRE IL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, CON RETRIBUZIONE PREDETERMINATA - PARTE DI UN RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

Il rapporto di pubblico impiego e caratterizzato dai seguenti requisiti: natura di ente pubblico del datore di lavoro; atto di nomina, non necessariamente formale e talora desumibile da altri Atti dell'ente e, in particolare, dall'inserimento nell'organizzazione dell'ente stesso; correlazione dell'attivita con i fini istituzionali dell'ente; continuita e professionalita della prestazione; subordinazione gerarchica; predeterminazione della retribuzione. E pertanto titolare di un rapporto di pubblico impiego, e deve adire per le relative controversie il giudice amministrativo, il fontaniere che, preposto a tale incarico con una serie di delibere della giunta comunale, esegua il proprio lavoro secondo le direttive impartitegli dagli organi del comune al fine di garantire il congruo funzionamento del servizio di approvvigionamento idrico della popolazione, godendo di una retribuzione predeterminata.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)