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Sez. U, Sentenza n. 3335 del 21/05/1980 (Rv. 407129 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - FONTANIERE IN SERVIZIO PRESSO L'ACQUEDOTTO MUNICIPALE - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE TRA FONTANIERE E COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DOVUTO AD OMISSIONI CONTRIBUTIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1980-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407129-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - FONTANIERE IN SERVIZIO PRESSO L'ACQUEDOTTO MUNICIPALE - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE TRA FONTANIERE E COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DOVUTO AD OMISSIONI CONTRIBUTIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

Le prestazioni lavorative di fontaniere presso l'acquedotto municipale, che vengano espletate in favore del comune con continuita, vincolo di subordinazione e retribuzione predeterminata, e con inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente territoriale, per il servizio di interesse generale di approvvigionamento idrico della popolazione, integrano un rapporto di pubblico impiego. Ne consegue che le pretese di detto dipendente, nei confronti del comune, che trovino titolo immediato e diretto nell'indicato rapporto, quali quelle inerenti al pagamento di spettanze retributive ed al risarcimento dei danni per omesso versamento di contributi assicurativi e previdenziali, restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 3655/79, mass n 400079; (V 1701/77, mass n 385416).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)