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Sez. 6, Sentenza n. 3181 del 22/10/1998 Cc. (dep. 04/12/1998) Rv. 212018 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECISIONE - IMPUGNAZIONE | Competenza a emettere il provvedimento dopo la sentenza di condanna - È del giudice dell'impugnazione - Decisione sulla restituzione nel termine da parte del giudice "a quo" - Nullità dell'ordinanza per incompetenza funzionale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212018-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECISIONE - IMPUGNAZIONE

La competenza a disporre la restituzione in termini per impugnare - a norma dell'art. 175, comma quarto, c.p.p. - appartiene al giudice dell'impugnazione quando sia già stata pronunciata sentenza di condanna; conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice "a quo" provveda su detta istanza è nulla per incompetenza funzionale del giudice, stante l'inequivoca lettera della disposizione citata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)