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Sez. 5, Ordinanza n. 10423 del 06/11/2000 Cc. (dep. 14/03/2001) Rv. 218324 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE | Impugnazione - Mancato adempimento dell'incarico a presentare la stessa da parte del difensore di fiducia per sua sospensione o cancellazione dall'albo - Impedimento per caso fortuito o forza maggiore - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218324-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE

La sospensione o la cancellazione del difensore dall'albo professionale, non integrando ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, non danno diritto alla restituzione in termini per impugnare, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito; su quest'ultimo, infatti, incombe, comunque, l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sulla esatta osservanza dell'incarico conferitogli.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)