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Sez. L, Sentenza n. 1887 del 22/02/1988 (Rv. 457809 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AD INQUADRARE DA UNA CERTA DATA IL LAVORATORE NELLA CATEGORIA SUPERIORE PRETESA - ATTRIBUZIONE SUCCESSIVA DELLA QUALIFICA RIVENDICATA CON DECORRENZA POSTERIORE PER EFFETTO DI DIVERSE VICENDE DEL RAPPORTO - ACQUIESCENZA TACITA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457809-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AD INQUADRARE DA UNA CERTA DATA IL LAVORATORE NELLA CATEGORIA SUPERIORE PRETESA - ATTRIBUZIONE SUCCESSIVA DELLA QUALIFICA RIVENDICATA CON DECORRENZA POSTERIORE PER EFFETTO DI DIVERSE VICENDE DEL RAPPORTO - ACQUIESCENZA TACITA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Per aversi acquiescenza tacita a norma dell'art. 329 cod. proc. civ., è necessario che la parte soccombente compia, spontaneamente e per sua libera decisione, Atti o fatti che siano assolutamente incompatibili, in via logica e giuridica, con la volontà di avvalersi delle impugnazioni apprestate dalla legge e che manifestino in modo univoco la volontà di accettare la definizione della controversia nella fase di giudizio contrassegnata dalla soccombenza della parte stessa. Pertanto, non costituisce acquiescenza, nei confronti della sentenza di condanna del datore di lavoro ad inquadrare da una certa data il lavoratore nella categoria superiore da questo pretesa, il comportamento dello stesso datore di lavoro che, successivamente a detta decisione, abbia attribuito al dipendente la rivendicata qualifica con una decorrenza posteriore a quella determinata in giudizio ed in virtù di vicende del rapporto diverso da quelle poste a fondamento della pretesa fatta valere in tale Sede. (Conf 4477/83, mass n 429362, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)