Sez. L, Sentenza n. 4477 del 04/07/1983 (Rv. 429362 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE SPONTANEA DELLA SENTENZA D'APPELLO - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE SPONTANEA DELLA SENTENZA D'APPELLO - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Per aversi acquiescenza tacita, a norma dell'art. 329 cod. proc. civ., è necessario che la parte soccombente compia, spontaneamente e per sua libera decisione, Atti o fatti che siano assolutamente incompatibili, in via logica e giuridica, con la volontà di avvalersi delle impugnazioni apprestate dalla legge e che manifestino in modo univoco la volontà di accettare la definizione della controversia nella fase di giudizio contrassegnata dalla soccombenza della parte stessa. Non integra, pertanto, acquiescenza l'esecuzione spontanea della sentenza d'appello, anche se fatta senza riserva alcuna e prima che il precetto sia intimato, atteso che detto comportamento non è chiaro sintomo rivelatore della intenzione della parte di rinunciare ad avvalersi del ricorso per Cassazione, ben potendo riferirsi al proposito di evitare eventuali maggiori oneri. (Conf 5593/81, mass n 416315).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)