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Sez. 3, Sentenza n. 2018 del 21/06/1972 (Rv. 359161 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359161-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*

E inammissibile il ricorso per regolamento di Competenza avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato improponibile un'istanza di sospensione del processo esecutivo per non essere l'esecuzione stessa ancora iniziata, dato che il provvedimento impugnato non contiene alcuna pronuncia sulla Competenza, ma ha natura meramente ordinatoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)