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Sez. 1, Decreto n. 941 del 07/04/1989 Cc. (dep. 10/05/1989) Rv. 181308 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181308-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*

Anche nel procedimento di prevenzione si ha formazione del giudicato, quantunque sottoposto alla clausola "rebus sic stantibus", che ne consente la revoca o la modifica allorché cessa o muta la causa che lo ha determinato. Ne consegue che, allorquando sopravvengono elementi nuovi, questi possono essere utilizzati per un ulteriore procedimento di prevenzione - anche per aggravare la precedente misura - purché si tratti non dell'identico fatto in precedenza giudicato, ma di uno diverso (identificandosi il fatto attraverso gli elementi costitutivi della condotta, dell'evento e del nesso di causalità) e che il nuovo procedimento sia fondato su circostanze nuove e diverse da quelle prima esaminate, sopravvenute, accertate o palesatesi successivamente al precedente provvedimento divenuto definitivo. (nella specie si è ritenuta erronea l'assunzione del mero dato dell'emissione di un provvedimento di cattura quale "fatto nuovo" giustificativo di un ulteriore procedimento di prevenzione). (V mass n 176916).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)