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Sez. 1, Sentenza n. 3468 del 24/09/1987 Cc. (dep. 28/10/1987) Rv. 176916 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DELL'INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO PENALE - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176916-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DELL'INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO PENALE - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

Il principio dell'intangibilità del giudicato si estende anche ai provvedimenti definitivi in materia di misure di prevenzione, data la natura giurisdizionale del relativo procedimento. Tale principio, però, opera unicamente con riferimento alle situazioni oggettive considerate nella statuizione e non impedisce l'esame, anche ai fini dell'aggravamento delle misure di prevenzione già applicate, di nuove e diverse circostanze manifestatesi successivamente. Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen. la inammissibilità di un secondo giudizio postula oltre che l'identità della persona, anche l'identità del fatto (inteso nei suoi tre momenti: condotta, evento, nesso di causalità), non si ha un secondo inammissibile giudizio qualora la stessa persona sia sottoposta, dopo che era cessata l'esecuzione della precedente misura, ad una misura del tutto nuova, fondata su circostanze nuove e diverse successive al precedente provvedimento definitivo. (Conf mass n 170427; (Conf mass n 169181; (Conf mass n 159500; (Conf mass n 126393).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)