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Sez. 1, Sentenza n. 3506 del 25/10/1968 (Rv. 336659 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE - SOGGETTO LEGITTIMATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO- CONVENZIONE TRA IL FALLITO E L'ASSUNTORE PER LA RESTITUZIONE DI TALUNE ATTIVITA EX FALLIMENTARI AL PRIMO IN CAMBIO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336659-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE - SOGGETTO LEGITTIMATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO- CONVENZIONE TRA IL FALLITO E L'ASSUNTORE PER LA RESTITUZIONE DI TALUNE ATTIVITA EX FALLIMENTARI AL PRIMO IN CAMBIO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO - LEGITTIMITA - LIMITI.*

Nella vigente legge sul fallimento solo il fallito puo presentare la domanda di concordato e, dal punto di vista giuridico, nulla osta a che egli cerchi di trarre qualche vantaggio personale dal concordato col trattare con l'assuntore la restituzione di talune delle attivita ex fallimentari, passate all'assuntore stesso, offrendo in contropartita il suo consenso alla presentazione della domanda di concordato con l'unico limite che le pattuizioni non concernano beni sottratti od occultati all'apprensione fallimentare.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)