Sez. 1, Sentenza n. 3231 del 25/10/1972 (Rv. 361035 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - PATTI CON IL FALLITO - TRASFERIMENTO DEI BENI - EFFICACIA NEI RAPPORTI INTERNI - VALIDITA - CONDIZIONI - LIMITI - BENI SOTTRATTI OD OCCULTATI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - PATTI CON IL FALLITO - TRASFERIMENTO DEI BENI - EFFICACIA NEI RAPPORTI INTERNI - VALIDITA - CONDIZIONI - LIMITI - BENI SOTTRATTI OD OCCULTATI.*
I patti, conclusi tra fallito ed assuntore del concordato fallimentare, relativi al trasferimento dell'assuntore al fallito di alcuni beni compresi nell'attivo fallimentare, esauriscono i loro effetti nei rapporti interni tra detti soggetti e non si risolvono in un danno per i creditori, pertanto sono validi. Unico limite a tali patti e che gli stessi non abbiano per oggetto beni sottratti od occultati all'apprensione fallimentare o costituenti il risultato dell'utile esperimento delle azioni revocatorie, cedute, in virtu del concordato, all'assuntore. (Conf 1305'69, mass n 339985; 3506'68, mass n 336659; (Conf 1555'66, mass n 323090).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)