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Sez. L, Sentenza n. 14946 del 25/06/2009 (Rv. 608833 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Malattia professionale e infortuni sul lavoro - Pericolosità ambientale di attività inerenti la prestazione lavorativa - Normativa specifica adottata solo in epoca successiva ai fatti - Responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Comportamento incolpevole - Diritto dell'interessato all'equo indennizzo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608833-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

In tema di malattia professionale ed infortuni sul lavoro, va esclusa la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. ove la normativa specifica sulla pericolosità ambientale delle attività inerenti la prestazione lavorativa (nella specie, per aver fatto bruciare, come combustibile, in una stufa all'interno del locale di lavorazione delle traversine ferroviarie impregnate con una miscela di olio di catrame e pentaclorofenolo) sia stata introdotta solo in epoca successiva ai fatti che hanno dato causa all'infermità, dovendosi escludere, in tale eventualità, la colpa dell'azienda, mentre resta fermo, in ogni caso, il diritto dell'interessato a vedersi riconosciuto, a tutela del danno subito, un equo indennizzo, la cui attribuzione prescinde da ogni profilo di colpa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DM Ambiente 29/09/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)