Sez. L, Sentenza n. 2444 del 08/02/2005 (Rv. 579669 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Misure tassativamente prescritte dalla legge - Accorgimenti dettati dalla comune prudenza e richiesti dalla particolare attività - Adozione da parte del datore di lavoro - Necessità - Malattia del lavoratore derivante da causa professionale - Accertamento relativo alle misure di prevenzione in concreto adottate dal datore di lavoro - Necessità - Fattispecie relativa a dipendente della centrale termoelettrica di Brindisi.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'art. 2087 cod. civ. è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall'attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l'insorgere della patologia. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a malattia tumorale contratta da lavoratore addetto alla saldatura presso la centrale termoelettrica di Brindisi, aveva omesso ogni indagine riguardo alle misure adottate dal datore di lavoro per proteggere il dipendente dal rischio connesso all'attività lavorativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)