diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2065 del 22/01/1997 Ud. (dep. 05/03/1997) Rv. 207104 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Giudice - Utilizzazione come elemento di prova di copia anziché di originale di documento - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207104-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE

Il nuovo sistema processuale, non avendo accolto il principio di tassatività della prova, consente al giudice - ex art. 189 cod. proc. pen. - di assumere prove non disciplinate dalla legge, purché ne verifichi l'ammissibilità e l'affidabilità. Pertanto il giudice ben può utilizzare come elemento di prova la copia, anziché l'originale, di un documento, quando essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. (Fattispecie relativa a rigetto di doglianza attinente alla produzione della copia e non dell'originale del verbale di prelevamento dei campioni degli scarichi dei reflui derivanti da insediamento produttivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)