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Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 27/04/1994 Cc. (dep. 06/10/1994) Rv. 200375 - 01

Prove - Mezzi di prova - Documenti - Prova documentale | Copie fotostatiche - Certificazione ufficiale di conformità per l'efficacia probatoria - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200375-01

Prove - Mezzi di prova - Documenti - Prova documentale

Nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche; al contrario, vige nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall'art. 234 cod. proc. pen. e dalla stessa direttrice n. 1 della legge delega per il nuovo codice, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale. (Nella specie la S.C., escluso che tale certificazione sia richiesta, in particolare, dagli artt. 112 cod. proc. pen. e 40 disp. att. stesso codice, che riguardano le copie di originali smarriti, distrutti o sottratti, ha ritenuto che la fotocopia esibita appariva idonea allo scopo, mentre il P.G. aveva sostenuto che la divergenza fra la data di notificazione risultante nell'originale e quella risultante nella copia notificata all'imputato non era dimostrata, in quanto il documento esibito dal ricorrente era una copia fotostatica priva della certificazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 112, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 40, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)