Sez. 6, Sentenza n. 22196 del 24/10/2006 Ud. (dep. 07/06/2007) Rv. 236761 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Potere di integrazione probatoria del giudice - Esercizio contestuale all'ammissione del rito - Legittimità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, il potere integrativo officioso del giudice, previsto dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., può essere esercitato in ogni momento, anche successivamente all'espletamento dell'integrazione probatoria richiesta dalla parte, difettando una qualunque previsione in senso contrario ed essendo il giudice in grado, sin dal primo momento, sulla base degli atti, di valutare la necessità di acquisire ulteriori elementi necessari alla decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)