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Sez. 5, Sentenza n. 48725 del 10/10/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261228 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Potere di integrazione officiosa del giudice - Limiti temporali - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261228-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di giudizio abbreviato, i poteri integrativi officiosi del giudice di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., possono essere esercitati in qualsiasi momento, anche successivamente alla integrazione probatoria richiesta dalla parte, difettando una qualunque previsione in senso contrario e considerato che, sulla base degli atti, il giudice può, sin dal primo momento, valutare la necessità di acquisire ulteriori elementi necessari alla decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)