Sez. 3, Sentenza n. 1811 del 17/07/1967 (Rv. 328697 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - EXTRALEGALI - FACOLTA DEL CONDUTTORE DI RITENERE SUI CANONI DOVUTI IL MAGGIOR IMPORTO GIA VERSATO - MANCATO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL DIRITTO DEL CONDUTTORE AL RIMBORSO - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE - MORA DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - EXTRALEGALI - FACOLTA DEL CONDUTTORE DI RITENERE SUI CANONI DOVUTI IL MAGGIOR IMPORTO GIA VERSATO - MANCATO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL DIRITTO DEL CONDUTTORE AL RIMBORSO - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE - MORA DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA.*
Il conduttore non puo esercitare la facolta consentitagli dall'art. 15 della legge 23 maggio 1950, n. 253, di ritenere sui canoni dovuti il maggior importo gia versato in violazione delle norme di blocco, senza che l'esistenza del suo diritto sia stata accertata giudizialmente e, pertanto, viene a concretarsi la mora del conduttore, se questi sostenendo di avere precedentemente corrisposto somme maggiori di quelle dovute, abbia sospeso, per propria unilaterale iniziativa, ogni ulteriore pagamento di canoni, in attesa del rimborso delle somme in precedenza versate pretesamente contra legem, fino alla concorrenza o compensazione di tali somme, senza il previo accertamento giudiziale del suo diritto. (Conf. 112-66 565-64 448-59 1789-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)