Sez. 3, Sentenza n. 8415 del 11/04/2006 (Rv. 589923 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI | Proprietà del veicolo - Trasferimento - Consenso delle parti - Risultanze del Pubblico Registro Automobilistico - Requisito di validità o di efficacia - Esclusione - Mezzo di pubblicità in funzione della risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI
Il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell'atto nell'ufficio del PRA non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)