Sez. 1, Sentenza n. 157 del 11/01/1999 (Rv. 522127 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI | Sanzione amministrativa per divieto di sosta - Irrogazione - Proprietario del veicolo - Individuazione - Criteri - Risultanze del pubblico registro automobilistico - Efficacia probatoria - Limiti - Incidenza delle facoltà concesse dall'art. 1 della legge n. 187/90 - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI
Il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell'atto nell'ufficio del PRA non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore, sì che le negative risultanze del pubblico registro automobilistico non rendono la vendita dell'autoveicolo senz'altro inopponibile al prefetto all'atto dell'irrogazione della sanzione, ma hanno un valore di mera presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova. Non costituisce deroga a tale principio la previsione di cui all'art. 1 della legge 187/90 (che consente "alle parti interessate" di procedere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione autenticata dell'atto traslativo, alle formalità' di trascrizione presso il PRA), trattandosi di disposizione - peraltro inserita in un testo normativo in materia di tasse automobilistiche e di automazione degli uffici del pubblico registro - che si limita a conferire legittimazione al compimento della formalità della trascrizione anche al venditore, senza incidere in alcun modo sui principi generali in tema di efficacia traslativa dei contratti consensuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Strada art. 115, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 115, Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6, Legge 19/02/1928 num. 510 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)