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Sez. 2, Sentenza n. 8665 del 13/04/2006 (Rv. 588340 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dell'art.21 c.d.s. - Esecuzione d un'opera sulla strada senza autorizzazione - Natura dell'illecito - Carattere permanente - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588340-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

La condotta sanzionata dall'art. 21, primo comma, c.d.s., che vieta di eseguire, senza autorizzazione, opere o depositi sulle strade e sulle loro pertinenze, consistendo nel fatto stesso della esecuzione dell'opera, con conseguente mantenimento sulla strada e sulle sue pertinenze di un cantiere con impiego di operai e mezzi, non integra un illecito di carattere permanente, sicché la sussistenza di esso viene a cessare con la conclusione dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 21, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)