Sez. 2, Sentenza n. 8665 del 13/04/2006 (Rv. 588340 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dell'art.21 c.d.s. - Esecuzione d un'opera sulla strada senza autorizzazione - Natura dell'illecito - Carattere permanente - Configurabilità - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
La condotta sanzionata dall'art. 21, primo comma, c.d.s., che vieta di eseguire, senza autorizzazione, opere o depositi sulle strade e sulle loro pertinenze, consistendo nel fatto stesso della esecuzione dell'opera, con conseguente mantenimento sulla strada e sulle sue pertinenze di un cantiere con impiego di operai e mezzi, non integra un illecito di carattere permanente, sicché la sussistenza di esso viene a cessare con la conclusione dell'opera.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 21, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)