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Sez. 1, Sentenza n. 14633 del 21/11/2001 (Rv. 550426 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Violazione - Carattere permanente - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2001-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550426-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE

In tema di illecito amministrativo, la prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 opera con riguardo sia alla violazione, sia alla relativa sanzione pecuniaria, ed il relativo termine quinquennale, decorrendo dalla data in cui la violazione stessa รจ stata compiuta, decorre, ove questa abbia carattere permanente, dalla data di cessazione della permanenza (fattispecie in tema di violazione del divieto di impianto di nuovi vigneti o di reimpianto, di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento CEE n. 822 del 1987, sanzionato, ai sensi del D.L. n. 370 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 460 del 1987, con misura pecuniaria e ripristinatoria dello stato dei luoghi abusivamente alterato).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 07/09/1987 num. 370, Legge 04/11/1987 num. 460, Regolam. Consiglio CEE 16/03/1987 num. 822 art. 6, Regolam. Consiglio CEE 16/03/1987 num. 822 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)