Sez. 1, Sentenza n. 14376 del 08/10/2002 (Rv. 557797 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Competenza della Corte d'appello ex art. 19 legge 865/1971 - Portata - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
La Corte d'appello chiamata alla determinazione dell'indennità di espropriazione ex art. 19 della legge n. 865 del 1971 (attributiva di una speciale competenza in unico grado al predetto organo giurisdizionale) è tenuta a calcolare (anche) il valore dei beni (nella specie, una strada) insistenti, sia pure in parte, sul fondo espropriato, non potendo tale valutazione non rientrare nell'ambito dell'accertamento dell'indennità di espropriazione (alla stregua di quanto avviene per i fabbricati rurali), sia per verificare la legittimità della richiesta ("an"), sia per determinarne eventualmente l'importo ("quantum").
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)