Sez. 1, Sentenza n. 12408 del 19/09/2000 (Rv. 540274 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992, conv., con modif., in legge n. 359 del 1992 - Indennità - Suoli agricoli e suoli edificabili - Rigidità della bipartizione - Edificabilità delle aree - Valutazione alla stregua delle possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento della imposizione del vincolo preordinato all'esproprio - Criteri.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'art. 5 bis del D.L. 11 Luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 Agosto 1992, n. 359, nel dettare nuovi criteri per la determinazione della indennità di espropriazione di aree edificabili - disponendo che per la valutazione della edificabilità delle aree si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento della imposizione del vincolo preordinato all'esproprio (comma terzo)- e nello stabilire che, per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del terzo comma, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo secondo della legge 22 Ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni (quarto comma), ha introdotto una generale ed incondizionata bipartizione dei suoli, agricoli ed edificabili, che non ammette figure intermedie, ed è associata ad una verifica oggettiva e non legata a valutazioni opinabili, che può essere data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in considerazione. Ne consegue che non può essere classificata come edificabile un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati alla espropriazione assoggettino a vincolo di inedificabilità, o alla quale gli stessi attribuiscano destinazione agricola, dovendo, in tal caso, la relativa indennità di espropriazione essere determinata secondo il criterio agricolo tabellare di cui agli artt. 16 e segg. della legge n. 865 del 1971; e, per converso, ove il piano regolatore o il programma di fabbricazione, o altri strumenti equivalenti, prevedano l'edificabilità della zona in cui è ubicato l'immobile, siffatta destinazione legale è sufficiente ad imprimere allo stesso detta qualità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)