Sez. 1, Sentenza n. 9276 del 19/04/2010 (Rv. 613222 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - FORMA DEGLI ATTI | Regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995 - Atto costitutivo di società estera - Forma - Art. 25 disp. prel. cod. civ. - Inapplicabilità ai sensi dell'art. 1, lett. e), della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 - Legge dello Stato in cui il contratto costitutivo, preliminare o definitivo, si perfeziona - Applicabilità.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - FORMA DEGLI ATTI
Nel regime vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995, l'art. 1, lett. e), della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ratificata con legge 18 dicembre 1984, n. 975, stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 25 delle preleggi non si applicano al diritto delle società per taluni eventi, quale la costituzione dell'ente, restando la disciplina di essi affidata alla normativa interna dello Stato in cui ciascun evento si verifica: pertanto, una società da costituire all'estero (nella specie, in Tunisia), che non abbia in Italia né la sede dell'amministrazione, né il proprio oggetto principale, è regolamentata secondo il proprio ordinamento d'origine in base alle leggi ivi vigenti, con riguardo in particolare alla forma sia del contratto preliminare, sia del contratto definitivo di società.
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1984 num. 975 art. 1, Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST., Preleggi art. 25, Preleggi art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)