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Sez. 3, Sentenza n. 852 del 21/02/1978 (Rv. 390192 - 01)

DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE - PLURALITA DI ENFITEUTI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AFFRANCAZIONE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1978-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390192-01

DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE - PLURALITA DI ENFITEUTI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AFFRANCAZIONE - OGGETTO.*

Nel caso di enfiteusi con pluralita di enfiteuti, la risoluzione del rapporto attraverso l'Esercizio del diritto di affrancazione, non deve necessariamente comprendere questo nella totalita del suo oggetto, neppure quando sia stato considerato in modo unitario con la pattuizione dell'indivisibilita del canone, dal momento che la indivisibilita convenzionale di un'obbligazione costituisce una misura di rafforzamento e di garanzia del suo adempimento, ma non rappresenta di per se un elemento dimostrativo anche della indivisibilita del diritto o dell'Obbligo di cui eventualmente essa costituisca il corrispettivo. (V 2463/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1316

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)