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Sez. T, Ordinanza n. 22967 del 09/08/2025 (Rv. 676330-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Processo tributario - Fallimento del contribuente - Interruzione - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dal provvedimento del giudice - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676330-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

Il termine per la riassunzione del processo tributario, interrotto ex art. 43 l.fall. a seguito del fallimento del contribuente, decorre dal provvedimento del giudice che prende atto dell'evento interruttivo, in applicazione del disposto dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)