Sez. 5, Sentenza n. 21108 del 13/10/2011 (Rv. 619766 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Fallimento della società contribuente - Effetti - Interruzione automatica del processo - Mancata costituzione della curatela - Dichiarazione di contumacia - Conseguenze - Invalidità delle attività processuali - Prosecuzione del giudizio - Riassunzione - Provvedimento del giudice dichiarativo dell'interruzione - Necessità - Decorrenza del termine.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di interruzione del processo tributario, la dichiarazione di fallimento della società contribuente appellata, intervenuta prima della costituzione in giudizio, ma in pendenza del termine per la costituzione e per la proposizione dell'eventuale appello incidentale, previsto dagli artt. 23 e 54, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, determina l'interruzione automatica del processo e comporta, laddove la curatela non si sia costituita e l'evento interruttivo non sia stato rilevato dal giudice, l'invalidità delle attività processuali eventualmente svolte nella ritenuta contumacia della parte, mentre la successiva fase della prosecuzione è disciplinata dall'art. 43, comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede la decorrenza del termine sempre dal momento della dichiarazione dell'interruzione, dovendosi così ritenere che un provvedimento del giudice, dichiarativo dell'evento interruttivo, è sempre necessario ai fini del computo del termine per la riassunzione del giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)