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Sez. 2, Sentenza n. 1260 del 26/05/1962 (Rv. 252047 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ADEMPIMENTO DI SENTENZA DI APPELLO - ACQUIESCENZA IMPLICITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1962-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252047-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ADEMPIMENTO DI SENTENZA DI APPELLO - ACQUIESCENZA IMPLICITA - INSUSSISTENZA.*

L'acquiescenza, ove non risulti da un'accettazione espressa della pronuncia o da una normale rinuncia ad impugnarla, puo desumersi soltanto da Atti o fatti univoci, che si rivelino assolutamente incompatibili con la volonta di avvalersi del diritto di proporre l'impugnazione. Il comportamento della parte soccombente, che adempia spontaneamente a quanto disposto da una sentenza di appello, la quale e esecutiva di diritto, lungi dall'implicare un'accettazione espressa della pronuncia o dall'identificarsi in un atto di rinuncia al ricorso per Cassazione, neanche puo configurarsi come un fatto univocamente incompatibile con la volonta di avvalersi del detto mezzo di impugnazione, dovendo interpretarsi, piuttosto, come diretto al fine di evitare l'esperimento di Atti esecutivi. (V 1034/61, 3335/58, 3295/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)