Sez. 1, Sentenza n. 6599 del 17/03/1989 Ud. (dep. 29/04/1989) Rv. 181214 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO E LA DIFESA - ATTI PRELIMINARE E CITAZIONE IN GIUDIZIO - DATA DI COMPARIZIONE - ERRONEA - NULLITÀ - AGEVOLE RILEVABILITÀ DELL'ERRORE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO E LA DIFESA - ATTI PRELIMINARE E CITAZIONE IN GIUDIZIO - DATA DI COMPARIZIONE - ERRONEA - NULLITÀ - AGEVOLE RILEVABILITÀ DELL'ERRORE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Non è viziato di nullità il decreto di citazione notificato al difensore dell'imputato in qualità di domiciliatario di quest'ultimo e contenente l'indicazione - facilmente rilevabile come erronea - di una data diversa da quella realmente fissata per il giudizio, allorché quest'ultima risulta indicata nel decreto notificato al difensore come tale, al quale abbia anche consentito di partecipare al dibattimento. (nella specie la data indicata per la comparizione risultava palesemente erronea in quanto antecedente a quella della notificazione, e la S.C., nell'affermare il principio sopra enunciato, ha ritenuto sussistente il dovere del difensore domiciliatario, reso formalmente edotto dalla data di comparizione, di segnalare la difformità all'imputato che ha eletto domicilio presso di lui). (Conf mass n 167353; (Conf mass n 167354).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 407, Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)