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Sez. 2, Sentenza n. 8270 del 14/08/1990 (Rv. 468845 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - CONSULENZE IN MATERIA DI COSTRUZIONI EDILIZIE E DI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI AD ESSE INERENTI - ONORARIO - DETERMINAZIONI - CRITERI - APPLICAZIONE CONGIUNTA DELLA LIQUIDAZIONE A VOCAZIONI - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1990-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468845-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - CONSULENZE IN MATERIA DI COSTRUZIONI EDILIZIE E DI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI AD ESSE INERENTI - ONORARIO - DETERMINAZIONI - CRITERI - APPLICAZIONE CONGIUNTA DELLA LIQUIDAZIONE A VOCAZIONI - DIVIETO.*

Per il combinato disposto dell'art. 11 del d.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980 n. 319 compete al consulente tecnico, per le consulenze in materia di costruzioni edilizie e di impianti idrici e fognari ad esse inerenti, un onorario percentuale calcolato per scaglioni (con possibilità di aumento degli onorari sino al doppio ai sensi dell'art. 5 per le operazioni di particolare difficoltà e complessività) con esclusione dell'applicazione congiunta della liquidazione a vocazioni, essendo consentita quest'ultima soltanto nell'ipotesi di prestazioni professionali non specificamente contemplate nelle tabelle o che comunque non rientrano nelle materie analoghe a quelle previste dalle tabelle stesse.*

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 5, DPR 14/11/1983 num. 820 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)