Sez. 2, Sentenza n. 7687 del 19/07/1999 (Rv. 528770 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulente tecnico d'ufficio - Adozione del criterio delle vacazioni - Presupposti - Natura dell'incarico e dell'accertamento - Mancanza di previsione della tariffa ovvero non estensibilità in via analogica di alcuna previsione di essa - Decisione del giudice - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.
Riferimenti normativi: DPR 14/11/1983 num. 820 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)