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Sez. 1, Sentenza n. 2606 del 18/09/1971 (Rv. 353725 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353725-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio sulla ammissibilita del giuramento decisorio al pari della valutazione della Rilevanza e pertinenza di ogni altro mezzo di prova, e riservato al giudice di merito il quale non ha l'Obbligo di motivare specificamente il diniego di ulteriori prove, se risulta chiaro dalla decisione adottata che egli ha desunto dalle prove gia acquisite la certezza sui fatti. (V 910'71, mass n 350816).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 237, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)