Sez. 1 - , Ordinanza n. 9364 del 05/04/2023 (Rv. 667485 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Ente pubblico - Transazione - Necessità dell’impegno di spesa ai fini della sua validità e vincolatività - Sussistenza - Conseguenze della sua assenza - Nullità rilevabile d’ufficio anche in cassazione - Efficacia ostativa del giudicato - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
È estendibile alla transazione il principio per cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno.
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)