Sez. 3 - , Sentenza n. 33768 del 19/12/2019 (Rv. 656627 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Ente locale - Atto di assunzione di un obbligo contrattuale con assunzione di spesa - Emissione dell'impegno di spesa, con relativa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000 - Necessità - Violazione - Conseguenze - Nullità dell’atto e del susseguente contratto stipulato in attuazione di esso ed instaurazione del rapporto fra privato ed amministratore, funzionario o dipendente dell'ente - Parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 d.lgs. n. 267 del 2000 - Sufficienza - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione. Differente è, invece, il regime stabilito per il parere di cui all'art. 49 del d.lgs. citato, attestante la mera regolarità contabile della volontà manifestata dagli organi politici del detto ente (consiglio o giunta), la mancata acquisizione del quale non comporta alcuna illegittimità o nullità né della deliberazione né del contratto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)