Sez. 5, Sentenza n. 28944 del 24/05/2007 Cc. (dep. 19/07/2007) Rv. 240155 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Manipolazione del mercato - Confisca - Individuazione dei beni - Fattispecie.
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In tema di intermediazione finanziaria, con riferimento al reato di manipolazione del mercato, la confisca prevista dall'art. 187 D.Lgs. n. 58 del 1998 è diretta ad eliminare l'utilizzo del cespite - anche nella sua conversione in equivalente valore - per possibili ulteriori condotte criminose, e così impedire all'autore del fatto di tramutare il bene in strumento per nuove attività illecite; quando, tuttavia, la pertinenza tra la "cosa" e il reato non è determinata dall'autore dell'illecito (o da persona a questi non estranea) bensì dalla scelta processuale dell'Autorità giudiziaria procedente, cessa la ragione dell'applicazione della misura di sicurezza. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto legittima la revoca del sequestro preventivo e il rigetto della richiesta di confisca del denaro proveniente dalla vendita - autorizzata dal PM - di azioni già sequestrate a soggetto imputato del reato di manipolazione del mercato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 CORTE COST., Legge 18/04/2005 num. 62 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)